Turbativa violenta del possesso di cose immobili
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Delitto di Turbativa violenta del possesso di cose immobili | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo XIII, Capo I |
Disposizioni | art. 634 |
Competenza | tribunale monocratico; |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | non consentito |
Fermo | non consentito |
Pena | reclusione fino a 2 anni e multa da 103 a 309 euro |
La turbativa del possesso (più precisamente turbativa violenta del possesso di cose immobili) è il reato previsto dall'art. 634 del codice penale italiano, per il quale chi turba con violenza o minaccia l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni, oltre al pagamento di una multa.
Il fatto commesso da più di dieci persone è considerato compiuto con violenza o minaccia.
La Corte di cassazione[1] ha riconosciuto rientrare nella previsione della norma anche situazioni possessorie riferibili alle servitù[2].
In mancanza della violenza o della minaccia, può sussistere il reato di cui all'art. 633 C.P. invasione di terreni o edifici.