Ricavo

utilità economica che un'impresa crea attraverso l'attuazione del processo economico imperniato sulla vendita di un quantitativo di beni e servizi

Il ricavo, in economia aziendale, è l'utilità economica che un'impresa crea attraverso l'attuazione del processo economico imperniato sulla vendita[1] di un quantitativo di beni e servizi.

Ha come proprietà notevole di essere totalmente variabile, quindi esprimibile in generale come lo sviluppo di MacLaurin:

essendo nulli i ricavi fissi:

Dal punto di vista contabile, i ricavi si calcolano in generale moltiplicando la quantità di vendita (o di prestazione) per il prezzo di vendita netto. Per questo il fatturato, sebbene sia una sola delle componenti che costituiscono i ricavi (oltre alle vendite possono esservi altre componenti di reddito, quali attività finanziarie non considerate "fatturato"), è una grandezza di flusso. Essendo misurato da grandezze finanziarie (denaro o crediti di funzionamento), il ricavo indica quindi solo virtualmente un'entrata di denaro, che si attuerà solo al reale pagamento da parte dei clienti.

Relazione col profitto

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Il ricavo di un venditore equivale all'esborso dell'acquirente. Il ricavo ottenuto da una vendita o prestazione produce un profitto (o guadagno) a cui va sommato il costo sostenuto per produrre il bene venduto o il servizio procurato:

 

Ricavo marginale

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  Lo stesso argomento in dettaglio: Ricavo marginale.

Il ricavo marginale (R') corrisponde al ricavo aggiuntivo raggiungibile tramite la vendita di un'ulteriore unità di prodotto - formalmente, risulta essere la prima derivata della funzione del ricavo. Se un ricavo è calcolato come "quantità venduta moltiplicata per il prezzo", una funzione di ricavo ritorna il ricavo totale raggiunto al variare della quantità successivamente vendute.

Nella teoria di mercato l'operazione fondamentale dell'identificare quella quantità di vendita che porta ad un'azienda il ricavo più alto viene stabilita in modo da far corrispondere il ricavo di margine ai costi di margine.

Se il prezzo al pezzo al mercato viene stabilito in maniera fissa (ad esempio 2€), allora il prezzo al pezzo si realizza con la vendita di un'unità ulteriore come ricavo margine.

Ricavo nel modello monopolistico

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In regime monopolistico si assume che il ricavo marginale sia pari al prezzo:

 

e quindi:

 

dove con R si indica il ricavo, con <R> il prezzo e con x la quantità venduta in un certo periodo di tempo della durata t (quantità a tempo).

Nell'ambito del calcolo dei costi e dei servizi il ricavo viene suddiviso solitamente in prestazioni e ricavi neutrali, quindi ricavi estranei ai periodi ed eccezionali.

Realizzazione del ricavo

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La legislazione (si veda esemplarmente la ragioneria americana) tende a promulgare linee guida dure per la realizzazione del fatturato, al fine di assicurare la correttezza delle cifre di fatturato espulse ed evitare scandali di bilancio e falsi di bilancio.

I ricavi derivanti da indennità e beni assegnati ai soci

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I ricavi derivanti dalle indennità per perdita o danneggiamento di beni merce e dai beni assegnati ai soci rappresentano componenti positivi di reddito che le imprese contabilizzano a seguito di eventi che coinvolgono i loro beni aziendali. Questi ricavi possono originare sia da compensazioni per danni subiti su beni aziendali, sia dall’assegnazione di beni ai soci dell’impresa. Mentre le indennità per danni o perdite di beni merce derivano da coperture assicurative o risarcimenti legati a responsabilità civile, i beni assegnati ai soci riguardano la distribuzione, anche gratuita, di beni aziendali a soci per finalità talvolta estranee all'attività imprenditoriale. Entrambe le fattispecie sono soggette a specifiche normative fiscali, mirate a garantire la corretta tassazione di tali componenti di reddito.

Le indennità per perdita o danneggiamento di beni merce sono compensi economici riconosciuti alle imprese o ad altri soggetti proprietari di beni destinati alla produzione o alla vendita, in seguito alla distruzione, deterioramento o perdita di tali beni. Tali indennità possono derivare da contratti assicurativi, da disposizioni di legge o da accordi contrattuali nell’ambito della responsabilità civile. Si distinguono in indennità per danno diretto, che coprono i costi di ripristino o sostituzione dei beni danneggiati, e indennità per danno indiretto, destinate a compensare le perdite economiche dovute all’interruzione dell’attività aziendale, ad esempio in caso di sospensione temporanea delle operazioni a seguito di sinistri.

In Italia, il trattamento fiscale delle indennità per perdita o danneggiamento di beni merce è disciplinato dall’articolo 85 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che qualifica tali indennità come componenti positivi di reddito, soggetti a tassazione nell’esercizio in cui vengono percepite, salvo che non siano già state dedotte in esercizi precedenti. La normativa richiede alle imprese un’attenta contabilizzazione delle indennità, per garantirne la corretta dichiarazione ai fini del reddito imponibile e per evitare duplicazioni o errori.

L’articolo 85 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) disciplina anche la cessione di beni ai soci, in particolare quando i beni sono destinati a finalità estranee all’attività aziendale. In tali casi, il valore dei beni ceduti deve essere calcolato al valore normale, ossia al prezzo di mercato che il bene otterrebbe in una transazione tra parti indipendenti. Questo valore rappresenta la base imponibile sia per l’impresa che per il socio. Ad esempio, se un’azienda trasferisce gratuitamente ad un socio un immobile non più utilizzato per l’attività aziendale, tale trasferimento è tassabile sulla base del valore normale dell’immobile nell’anno dell’assegnazione; il socio ricevente deve considerare tale valore per le proprie obbligazioni fiscali. Qualora la cessione avvenga per finalità estranee all’oggetto sociale, l’amministrazione fiscale potrebbe contestare l’operazione, rivedendo il reddito imponibile dell’impresa e imponendo sanzioni.

  1. ^ Vendita in senso lato (cessione) dato che potrebbero essere tanti altri i contratti applicabili (appalto, somministrazione, deposito, ecc.).

Voci correlate

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