§ 5. Risultati di attività intellettuali ai quali non si applica questa Legge
1) idee, immagini, nozioni, teorie, processi, sistemi, metodi, concetti, principi, scoperte, invenzioni, e altri risultati di attività intellettuali che sono descritti, spiegati o espressi in qualsiasi altra maniera in un'opera;
2) opere di folklore;
3) documenti legislativi e amministrativi (leggi, decreti, norme, statuti, istruzioni, direttive) e traduzioni ufficiali di essi;
4) sentenze di tribunali e traduzioni ufficiali di esse;
5) simboli ufficiali dello Stato ed emblemi di enti (bandiere, stemmi, ordini, medaglie, distintivi, etc.);
6) notizie del giorno;
7) fatti e dati;
8) idee e principi che sono alla base di qualsiasi elemento di un programma informatico, inclusi quelli che sono alla base delle sue interfacce utente.
Perciò si presume che questa immagine sia stata rilasciata nel pubblico dominio. Tuttavia, in alcune circorstanze l'uso di questa immagine potrebbe essere regolato da altre leggi.
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