Il decreto Tametsi emanato dal Concilio di Trento è il decreto canonico che ha regolato la forma del matrimonio fino all'emanazione del decreto Ne Temere del 1907 e poi del Codice di diritto canonico (1917). Fu emanato l'11 novembre del 1563 durante la XXIV sessione del Concilio e costituisce il primo dei dieci capitoli del decreto De reformatione matrimonii.

Con il decreto, pur riaffermando la tradizione del valore dei matrimoni clandestini fin lì fatti, si stabiliva un requisito di forma, senza il quale il matrimonio non era da considerarsi solo illecito, ma anche invalido[1]. Venne introdotto l'istituto delle pubblicazioni e fu prescritto che dovevano precedere il matrimonio, che questo doveva essere celebrato dinnanzi al parroco personale dei nubendi e venne stabilita la presenza di almeno due testimoni. Furono anche istituiti i registri parrocchiali, dove il matrimonio doveva essere trascritto.

L'efficacia del decreto, tuttavia, decorreva nei vari territori, e nelle singole parrocchie, solo dalla sua promulgazione[2] e per secoli, pertanto, i matrimoni clandestini, sebbene fortemente ostacolati, conservavano validità canonica.[3] Questo fatto fu ripreso da Alessandro Manzoni, che lo fa diventare uno dei punti centrali dei Promessi sposi: nel ducato di Milano il decreto Tametsi non era stato pubblicato[senza fonte]. Nella particolare interpretazione invalsa nel Seicento e che l'autore mette in bocca ad Agnese sono valide le nozze celebrate dalla volontà dei nubendi alla presenza del parroco anche senza la sua volontà: il matrimonio a sorpresa[4]. Il parallelo tema del matrimonio segreto era stato trattato anche nell'opera buffa Il matrimonio segreto con musica di Cimarosa.

Testo del decreto

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«Tametsi dubitandum non est clandestina matrimonia libero contrahentium consensu facta, rata et vera esse matrimonia, quamdiu ecclesia ea irrita non fecit, et proinde iure damnandi sunt illi, ut eos sancta synodus anathemate damnat, qui ea vera ac rata esse negant quique falso affirmant matrimonia a filiis familias sine consensu parentum contracta, irrita esse, et parentes ea rata vel irrita facere posse; nihilominus sancta Dei ecclesia ex iustissimis causis illa semper detestata est atque prohibuit. Qui aliter quam praesente parocho, vel alio sacerdote de ipsius parochi seu Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt: eos sancta Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et huiusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit et annullat.»

(traduzione libera: Quantunque non si deve dubitare che i matrimoni clandestini conclusi con il libero consenso dei contraenti sono matrimoni conclusi e veri, e che la chiesa non li considerò nulli, ed essendo pertanto da condannare, come li condanna il santo Sinodo, quelli che dicono che i matrimoni contratti dai figli di famiglia senza il consenso dei genitori, siano nulli ovvero possano essere annullati dai genitori; nondimeno la Chiesa santa di Dio per giustissime cause sempre li ha detestati e proibiti. [5] Quelli che tenteranno di contrarre matrimonio altrimenti che in presenza del parroco o di altro sacerdote, che dal parroco medesimo o dall'Ordinario del luogo abbia avuta licenza, e con due o tre testimoni, il santo Sinodo li rende assolutamente incapaci a contrarre il matrimonio in tal modo e dichiara nulli e vani questi contratti; e col presente decreto li rende vani e li annulla.

  1. ^ [1]
  2. ^ [2]
  3. ^ La forma straordinaria del matrimonio canonico
  4. ^ Bisogna aver due testimoni ben lesti e ben d'accordo. Si va dal curato: il punto sta di chiapparlo all'improvviso, che non abbia tempo di scappare. L'uomo dice: signor curato, questa è mia moglie; la donna dice: signor curato, questo è mio marito. Bisogna che il curato senta, che i testimoni sentano; e il matrimonio è bell'e fatto, sacrosanto come se l'avesse fatto il papa. Quando le parole son dette, il curato può strillare, strepitare, fare il diavolo; è inutile; siete marito e moglie. Promessi Sposi Cap. VII.
  5. ^ Bertoloni Intenzione coniugale e sacramentalità del matrimonio

Bibliografia

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  • Andrej Saje La forma straordinaria di matrimonio [3]

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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